Art. 18.
(Responsabilità).

      1. I fornitori di informazioni o prestazioni e i gestori dei centri servizi sono responsabili del contenuto e delle modalità di erogazione dei servizi medesimi.
      2. Il concessionario della rete assume esclusivamente le responsabilità connesse all'attivazione e alla disattivazione delle linee dei servizi e al trasporto delle informazioni ed alla contabilizzazione sul contatore di utente.